Dichiarazioni di conformità

Dichiarazioni di conformità Il 25 giugno 2008, il D.L. n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l’art. 13 del D.M. 37/2008, dove veniva richiesta la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo.

Le dichiarazioni di conformità in caso di una ristrutturazione sono:
  • Impianto elettrico (obbligatorio)
  • Impianto Gas (obbligatorio)
  • Impianto Riscaldamento (obbligatorio)
  • Impianto Idrico (facoltativo)
  • Certificato di Abitabilità (obbligatorio in caso di nuova costruzione totale)



Impianti elettrici
  • Ai fini della sicurezza degli impianti elettrici la legge stabilisce che:
  • la limitazione all'installazione e manutenzione degli impianti a soggetti abilitati, in possesso di requisiti tecnico-professionali riconosciuti;
  • l'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore;
  • l'obbligo di utilizzo di materiali certificati a norma, sia nella loro scelta, sia nella loro messa in opera;
  • la necessità di redigere un progetto per gli impianti che superano alcune dimensioni di metratura o sono relative ad impianti particolari (medici, a maggior rischio in caso di incendio o sono ambienti a rischio di esplosione);
  • la protezione dell'utilizzatore da contatti diretti (il contatto con parti normalmente in tensione) e indiretti (parti metalliche che non dovrebbero essere in tensione, come le carcasse degli elettrodomestici);
  • l'obbligo dell'impianto di messa a terra;
  • l'obbligo di installazione dell'interruttore differenziale;

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